Controlli a distanza: una riforma abortita dalla burocrazia (Rosario Imperiali)

Quante inutili discussioni – anche da parte di chi scrive – per commentare ed interpretare la riforma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori per poi essere platealmente contraddetti da una serie di moduli rilasciati dal novello Ispettorato Nazionale del Lavoro. A nulla vale l’intento riformatore del legislatore se, prima, egli non ha cura di coordinare la propria macchina amministrativa rispetto agli obiettivi della norma. Se questi sono gli effetti delle riforme sarebbe preferibile non realizzarle: vediamo perché.
Moduli INL
I precedenti commenti in materia di riforma dell’articolo 4 dello Statuto consentono di dare per acquisita la descrizione di dettaglio dei vari elementi della riforma e di concentrarci sul rilascio dei moduli di istanza per l’autorizzazione ad opera dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, avvenuto il 10 marzo 2017 mediante pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale dell’ente.
Si tratta di tre moduli relativi alle ipotesi di
● installazione di impianti audiovisivi (videosorveglianza),
● apparecchiature di localizzazione satellitare GPS a bordo di mezzi aziendali
● altri strumenti di controllo, intesi come categoria residuale.
Quanto a quest’ultimo modulo residuale andrebbe ricordato che esso non riguarda gli eventuali
● strumenti (ancorché di controllo) utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione (ivi inclusa l’ipotesi di gps su veicoli aziendali, si veda il citato Editoriale del 17 novembre 2016, anche in merito al concetto di “essenzialità” dello strumento riguardo alla prestazione)
● strumenti di registrazione degli accessi (es. badge)
● strumenti di registrazione delle presenze
In quanto tali strumenti sono sottratti all’obbligo della procedura multilivello dell’accordo sindacale o, in subordine, dell’autorizzazione dell’INL (comma 2 dell’art. 4 St. lav.).
Commenti e valutazioni generali sui moduli rilasciati
I moduli rilasciati appaiono disomogenei ed eccessivamente ridondanti, esorbitanti le competenze specifiche dell’Ispettorato, arcaicamente concepiti rispetto al nuovo CAD e, infine, frutto di una pervicace concezione dell’amministrazione che ammicca alle pastoie burocratiche anziché orientarsi con fermezza verso il servizio pubblico. Di seguito gli argomenti che sono alla base di questo giudizio critico.
Disomogeneità
Una lettura “orizzontale” dei tre moduli evidenzia una loro disomogeneità di struttura non giustificata dalla diversa tipologia degli strumenti di controllo rispettivamente considerati. Ne sono esempi:
● il differente indirizzamento dei moduli per videosorveglianza e GPS (che prevedono l’alternativa destinazione all’INL centrale oppure all’ITL territoriale in base alle circostanze del caso) rispetto a quello residuale per gli altri strumenti di controllo (che utilizza una formula “aperta”)
● la previsione nei modelli per videosorveglianza e GPS di un campo residuale “altro” per indicare finalità ulteriori rispetto a quelle normate (a) della sicurezza sui luoghi di lavoro (b) della tutela del patrimonio aziendale (c) delle esigenze organizzative o produttive (v. comma 1, dell’art. 4), assente nel terzo modulo
● la differente formulazione tra i primi due modelli citati rispetto al terzo, riguardo alla descrizione delle motivazioni per il mancato raggiungimento dell’accordo sindacale
● la sostanziale diversità di struttura, nella componente sia dichiarativa sia di allegazione, del modello sugli strumenti audiovisivi rispetto agli altri due, diversità non giustificata né dall’attuale formulazione della norma (che pone sullo stesso piano gli impianti audiovisivi agli altri strumenti di controllo potenziale) né, in buona parte, dalle diverse caratteristiche tecniche di tali strumenti
● la firma sulla relazione tecnico-scientifica anche dell’installatore o tecnico competente, prevista solo per gli strumenti audiovisivi.
Ridondanza
Le informazioni richieste o per le quali si richiede attestazione da parte dell’istante appaiono oltremodo ridondanti o pleonastiche. Spesso si richiede l’attestato di conformità a prescrizioni imposte dalla norma primaria, in forma inutilmente analitica anziché ricorrere ad un mero rinvio al dettato della legge. Inoltre e come si preciserà in seguito, altrettanto di frequente si entra nell’ambito della (contigua ma autonoma) materia della protezione dei dati personali che esula dalla competenza dell’INL; come, ad esempio, quando si chiede all’istante di attestare la propria conformità al codice privacy ed ai provvedimenti del Garante e poi, in aggiunta, si dettagliano prescrizioni e principi in tale ambito.
Ci appaiono esempi di questa ridondanza informativa e di appesantimento delle prescrizioni
● la richiesta del numero di lavoratori in forza all’azienda (sebbene l’autorizzazione potrebbe riguardare una singola unità operativa)
● la copia del verbale di mancato accordo sindacale, allorquando potrebbe non essercene alcuno e considerato il valore di autocertificazione dell’istanza stessa (come peraltro evidenziato nel corpo del medesimo modulo)
● la richiesta, per la videosorveglianza, di planimetria (in duplice copia), di dettagliata relazione tecnico-descrittiva sulla gestione e utilizzo dell’impianto (in triplice copia) che «dovrà contenere tutti gli elementi già descritti nell’istanza (tra i quali: modalità di funzionamento – costituzione – motivazione dell’istanza – modalità di conservazione dei dati e loro gestione – lavoratore/i designato/i – nonché tutte le caratteristiche tecniche riguardanti l’impianto medesimo ed in particolare e inoltre i seguenti elementi» (numero telecamere interne ed esterne con caratteristiche tecniche, dispositivo di registrazione, numero di monitor e loro posizionamento, fascia oraria di attivazione dell’impianto e, non bastando tutto questo, «ogni altra informazione necessaria alla individuazione della tipologia, costituzione e modalità di funzionamento in relazione a quanto sotto dichiarato e al rispetto di tutte le norme in vigore in materia di impiantistica, di tutela della privacy e dello “Statuto dei lavoratori”»
● l’attestazione del rilascio dell’informativa privacy ai lavoratori, dell’affissione della cartellonistica, del rispetto dei principi privacy.
Competenza dell’INL
Il legislatore ha rimesso a tale diramazione territoriale il difficile compito di determinare l’equo bilanciamento tra esigenze imprenditoriali di natura organizzativa, produttiva o di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale con la dignità e riservatezza dei lavoratori. Tale intervento è succedaneo all’infruttuoso tentativo di accordo con le rappresentanze sindacali o surroga l’eventuale mancanza di tali rappresentanze presso le ubicazioni interessate dalle installazioni tecnologiche oggetto di analisi.
Incompetenza dell’INL sui profili della protezione dei dati personali
I moduli pubblicati per la presentazione delle istanze di autorizzazione evidenziano un’invasione di campo dell’ente in un ambito giuridico di competenza di altre istituzioni, cioè quello della valutazione di conformità al codice privacy ed ai provvedimenti del Garante.
L’Ispettorato non ha legittimazione giuridica per imporre all’istante la propria interpretazione (peraltro erronea) di un provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali la quale, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali (che le derivano dal d.lgs. 196/2003, cd. “codice privacy”) gode di un potere nomofilattico finalizzato a conformare i trattamenti di dati personali alla disciplina del codice privacy [art. 154, comma 1, lett. c) cod. privacy].
Provvedimento del Garante sulla videosorveglianza
In base a tale potere nomofilattico, ad esempio con il provvedimento sulla videosorveglianza citato nel modulo, il Garante ha precisato un procedimento di valutazione per la determinazione del periodo di conservazione delle immagini registrate; a ciò legittimato in quanto le immagini costituiscono “dati personali” ed i periodi di conservazione incidono sulle modalità di gestione degli stessi (in breve, il cd. trattamento) oggetto, appunto, della normativa del codice privacy. Quindi, il Garante è legittimato a valutare l’adeguatezza dei tempi di conservazione avendo come parametro di giudizio i diritti di riservatezza, identità e la dignità di TUTTI gli individui (cioè tutti coloro che possono essere ripresi dalle telecamere), mentre l’Ispettorato è legittimato a valutare (motivandone adeguatamente le conclusioni) se tali tempi siano suscettibili di ledere riservatezza e dignità dei (soli) lavoratori. Le fonti di tali legittimazioni, come già detto, sono anch’esse diverse: il codice privacy per il giudizio del Garante e lo Statuto dei lavoratori per l’INL.
Errori in materia data protection
In tale prospettiva, a nostro avviso, si compiono due errori:
● si impartiscono prescrizioni motivate dalla necessità di assicurare un’adeguata protezione ai dati personali ed ai diritti degli interessati, senza una conforme analisi dei rischi che le motiverebbero
● si determinano requisiti tassativi di ordine data protection peraltro non del tutto conformi alle prescrizioni del Garante.
Costituiscono esempi del primo tipo:
● l’accesso alle registrazioni con doppia chiave, di cui una nelle mani del rappresentante dei lavoratori da essi designato, introducendo una rigidità applicativa non sempre concretamente realizzabile
Sono esempi del secondo tipo:
● i limiti di conservazione delle immagini nello spazio temporale delle 24 ore salvo eccezioni dovute alla concomitanza di festività o chiusura di uffici o nel caso di «specifica richiesta investigativa e dell’Autorità Giudiziaria», dimenticando che il provvedimento del Garante ammette, in presenza di idonee circostanze giustificative, che le stesse immagini possano essere conservate per un periodo ulteriore non superiore comunque a sette giorni dalla registrazione.
Tempi di conservazione delle immagini registrate
La determinazione dei tempi di conservazione è frutto di un giudizio valoriale di per sé variabile, basato sulla valutazione delle specifiche circostanze del caso. In taluni contesti, un periodo di conservazione di 24 ore può risultare persino eccessivo (si pensi a telecamere per il controllo del traffico), mentre in altre può considerarsi del tutto insufficiente (si consideri ad esempio la tutela di beni di ingente valore la cui eventuale sottrazione può essere scoperta solo in seguito a lunghe ricerche).
Il Garante non ha indicato (né avrebbe potuto farlo) un termine massimo di conservazione delle immagini registrate, oltre il quale non sarebbe ammissibile alcuna ipotesi di conservazione più prolungata. Al contrario, il Garante ha dato attuazione ad uno dei principi fondamentali della disciplina del codice privacy: quello della proporzionalità (art. 11, cod. privacy). Secondo tale principio, «la normativa in materia di protezione dei dati personali prevede che la conservazione delle informazioni oggetto di trattamento (…) non superi il periodo di tempo necessario agli scopi per i quali esse sono state raccolte o successivamente trattate (art. 11, comma 1, lett. e) del Codice)» (v. provv. Garante caso Sogei, cit.); cioè «in applicazione del principio di proporzionalità (…) l’eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario – e predeterminato – a raggiungere la finalità perseguita» (ibidem).
Rischi di contrasti e incertezza
Con l’indicazione del limite delle 24 ore, l’INL crea anche le premesse per una circolarità viziosa: mettiamo il caso che dopo aver ottenuto l’autorizzazione dell’Ispettorato l’istante ottenga dal Garante, coinvolto mediante interpello, il prolungamento dei tempi di conservazione oltre i 7 giorni, la stessa azienda autorizzata dall’Ispettorato dovrà tornare da questo per una variazione dell’autorizzazione originaria?
Conclusioni
Suggeriamo di modificare i modelli presentati in questa versione e di espungerne tutte le prescrizioni volte alla protezione dei dati personali, lasciando che di tale profilo se ne interessi l’Autorità a ciò deputata ed offrendo, semmai, maggiore attenzione ai propri adempimenti “privacy” come quello della corretta redazione dell’informativa in calce al modulo.

Fonte: https://www.linkedin.com/pulse/controlli-distanza-una-riforma-abortita-dalla-rosario-imperiali