Comunicazioni commerciali via posta tradizionale: come comportarsi?

COMUNICAZIONI COMMERCIALI VIA POSTA TRADIZIONALE: COME COMPORTARSI?

Comunicazioni commerciali via posta
Comunicazioni commerciali via posta e Legge sulla Privacy

Molte aziende ci chiedono come devono comportarsi per l’invio di materiale promo-pubblicitario a prospects tramite il ‘vecchio’ canale della posta cartacea tradizionale (il cosiddetto ‘postal marketing‘), in quanto le indicazioni del Garante in tal senso non sono facilmente reperibili; o quantomeno il Garante non si è finora mai espresso in maniera indiscutibile al riguardo.

Nel 2011, con il D.L. n. 70 è stato introdotto l’opt out postale, ovvero la possibilità di utilizzare i dati degli abbonati – ora detti “contraenti” – agli elenchi telefonici pubblici, che non si sono opposti al trattamento dei loro dati, per l’invio di comunicazioni commerciali tramite il canale postale; tale D.L. è stato poi approvato dal Parlamento nel luglio 2011 e convertito in Legge n.106/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.160 del 12 luglio 2011.

Peccato però che, al momento, non sia ancora stato stabilito un piano di attuazione del servizio (il cosiddetto decreto attuativo per la realizzazione e la gestione) per l’opt out postale, né tantomeno è stato individuato il Gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni per il telemarketing cartaceo.

A questo punto come comportarci?

L’aiuto ci viene proprio dallo stesso Garante per la tutela dei dati personali che, da noi interpellato su richiesta dei nostri clienti, ci ha messo nero su bianco le corrette prerogative per poter usufruire del marketing postale tradizionale.

Il Garante, tramite l’ufficio relazioni con il pubblico afferma infatti che:

“Il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 (cd. decreto “salva-Italia”, convertito con legge n. 244 del 22 dicembre 2011) ha significativamente modificato il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (cd. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito “Codice”).

In particolare, sono state parzialmente abrogate alcune delle disposizioni contenute nella parte prima del Codice, le quali fanno ora esclusivo riferimento alle persone fisiche e non già, come prima della modifica, anche a quelle giuridiche (cfr., in primis, le definizioni di “dato personale” e “interessato”, di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) e i), del Codice).

Pertanto, a seguito della richiamata modifica del Codice, la portata applicativa di tutte le disposizioni che riguardano gli interessati, ovvero il trattamento di dati personali, è stata limitata, in via esclusiva, alle persone fisiche e ai trattamenti di informazioni personali che vi si riferiscono. Da ciò discende che il trattamento dei dati delle persone giuridiche deve intendersi escluso dall’ambito di applicazione del Codice, anche per quanto riguarda la possibilità, offerta solo alle persone fisiche in qualità di “interessati”, di avvalersi delle forme di tutela presso il Garante, ai sensi dell’art. 141 del Codice. Continua tuttavia a trovare applicazione anche alle persone giuridiche, enti e associazioni, il capo 1 del titolo X del Codice riguardante le comunicazioni elettroniche, in base al quale le persone giuridiche, enti e associazioni possono richiedere tutela innanzi all’autorità giudiziaria.”