Foto. Si possono pubblicare senza consenso? Alcuni chiarimenti normativi e sentenze della Cassazione

Il rifiuto di consentire la pubblicazioni di foto

In tema di danno patrimoniale, conseguente a plurime violazioni di legge relative alla pubblicazione di foto della propria vita privata, quand’anche relative ad un soggetto molto conosciuto (nella specie: un notissimo attore), dall’eventuale rifiuto del soggetto leso di consentire a chicchessia la pubblicazione delle immagini abusivamente utilizzate, non discende affatto l’abbandono del diritto, con la conseguente sua caduta in pubblico dominio, in quanto nella gestione del diritto alla propria immagine ben si colloca la facoltà, che si può protrarre per il tempo ritenuto necessario, di non pubblicare determinate fotografie, senza che ciò comporti alcun effetto ablativo e, per altro verso, la stessa gestione del diritto assoluto può comportare la scelta di non sfruttare economicamente i propri dati personali, perché lo sfruttamento può risultare lesivo, in prospettiva, del bene protetto.

Cassazione civile sez. I, 23/01/2019, n.1875

 

L’illecita pubblicazione della immagine altrui

La illecita pubblicazione della immagine altrui obbliga al risarcimento dei danni patrimoniali, consistenti nel pregiudizio economico che la vittima abbia risentito dalla pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. A quest’ultimo riguardo si aggiunge che in ogni caso, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la vittima può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per dare il suo consenso alla pubblicazione; somma da determinarsi in via equitativa, con riferimento al vantaggio economico conseguito dall’autore della illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto in particolare dei criteri enunciati all’art. 158, co. 2,1. n. 633/41.

Corte appello Lecce sez. II, 22/04/2015, n.280

 

Pubblicazione dell’immagine senza consenso 

In tema di pubblicazione senza consenso dell’immagine, nei casi in cui risultino in tutto o in parte carenti i presupposti che giustificano l’eccezione alla regola del consenso necessario, deve ritenersi vietata qualsiasi diffusione senza consenso dell’immagine anche di persone note, che suscitano curiosità interesse per tutto ciò che li riguarda, anche se non ha alcuna attinenza con la loro attività professionale.

(Nella specie, pur in difetto di prova dell’esatta entità del danno patrimoniale subito, in considerazione sia della popolarità della persona ritratta e della corrispondente potenzialità di sfruttamento economico della sua immagine, sia dell’indubbio vantaggio commerciale conseguito dal settimanale nel pubblicare in esclusiva le foto della vacanza di un noto personaggio televisivo e della moglie, il Trib. ha accolto la domanda risarcitoria).

Tribunale Milano sez. I, 16/04/2015

 

Risarcimento del danno non patrimoniale e del danno patrimonialie

A tal proposito, appare criterio minimale riconoscere in favore del danneggiato quantomeno il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa avuto riguardo al vantaggio economico presumibilmente conseguito dall’autore dell’illecita pubblicazione in relazione alla diffusione del mezzo sul quale la pubblicazione è avvenuta, alle finalità perseguite e ad ogni altra circostanza congruente allo scopo della liquidazione.

Tribunale Milano, 09/02/2015

 

Autorizzazione dell’interessato alla pubblicazione della propria immagine

In tema di autorizzazione dell’interessato alla pubblicazione della propria immagine, le ipotesi previste dall’art. 97, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, ricorrendo le quali l’immagine può essere riprodotta senza il consenso della persona ritratta, sono giustificate dall’interesse pubblico all’informazione, determinando una pretesa risarcitoria solo se da tale evento derivi pregiudizio all’onore o al decoro della medesima.

Ne consegue che la persona colta da una ripresa televisiva (poi mandata in onda), senza il suo consenso, in una stazione ferroviaria ed in mezzo ad una folla anonima di passeggeri, tra cui anche numerosi partecipanti alla manifestazione nota come “gay pride”, avvenimento di interesse pubblico, non ha diritto al risarcimento non essendo comunque configurabile un danno in quanto, in relazione al contesto, la possibilità di essere individuato costituisce “un rischio della vita” che non ci si può esimere all’accettare.

Cassazione civile sez. III, 24/10/2013, n.24110

 

Violazione del diritto all’immagine e danni patrimoniali

L’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e di cui abbia fornito la prova.

In ogni caso, qualora – come accade soprattutto se il soggetto leso non è persona nota – non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere (conformemente ad un principio recepito dall’art. 128 l. 22 aprile 1941 n. 633, novellato dal d.lg. 16 marzo 2006 n. 140, non applicabile alla specie ratione temporis) il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico presumibilmente conseguito dell’autore dell’illecita pubblicazione in relazione alla diffusione del mezzo sul quale la pubblicazione è avvenuta, alle finalità perseguite e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione.

Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, n.11353

 

Pubblicazione di fotografie e lesione del diritto all’immagine

Quando la lesione del diritto all’immagine è stata arrecata dalla pubblicazione di fotografie che non si dovevano pubblicare perché la persona fotografata non era d’accordo per la pubblicazione, il fatto che l’interesse della persona che è stato leso sia rappresentato proprio dal particolare aspetto del diritto all’immagine rappresentato dal tener riservata la rappresentazione fotografica e ad escluderne la fruibilità da parte di terzi, e, dunque, la conseguente certezza che la persona non avrebbe commercializzato la rappresentazione fotografica, non è di per sé ostativo a che quella persona, possa allegare l’esistenza di un danno rappresentato dall’utilità che avrebbe potuto conseguire se chi ha utilizzato indebitamente le fotografie avesse dovuto pagare il suo consenso.

Appartenendo la scelta della pubblicazione delle fotografie esclusivamente alla persona fotografata ed essendo scelta suscettibile di ripensamento nel tempo, se del caso anche in dipendenza delle vicende della professione od anche soltanto dell’evoluzione dei tempi, ad escludere che si configuri come danno-conseguenza il non aver ottenuto l’utilità che sarebbe derivata dal prezzo del consenso non sarebbe potuta valere la scelta fatta al momento dell’utilizzazione di non volere la pubblicazione delle foto; ritenere altrimenti, sarebbe contrario alla stessa logica di una situazione personalissima come quella del diritto all’immagine, che non si cristallizza nell’atteggiarsi della volontà del soggetto in un dato momento, ma, proprio per la sua natura, dev’essere a lui garantita anche nella possibilità che egli nel tempo possa mutare convincimento ed interessarsi altrimenti.

Cassazione civile sez. III, 06/05/2010, n.10957

 

Pubblicazione di ritratto fotografico: la natura giuridica del consenso 

Il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all’immagine, ma soltanto il suo esercizio; ne consegue che esso è revocabile in ogni tempo, e anche in difformità di quanto pattuito contrattualmente, salvo, in questo caso, il diritto dell’altra parte al risarcimento del danno. Qualora la revoca (tempestiva, e cioè anteriore all’utilizzazione) non vi sia stata, il consenso precedentemente prestato resta efficace, e legittima l’uso che ne sia stato fatto in conformità alle previsioni contrattuali.

Cassazione civile sez. I, 19/11/2008, n.27506

 

Assenza di consenso ad un ritratto fotografico: responsabilità

La pubblicazione di un ritratto fotografico non può essere estranea al comportamento del fotografo, giacché l’art. 88 l. 22 aprile 1941 n. 633 attribuisce al medesimo il diritto esclusivo alla riproduzione ed alla diffusione delle sua opera.

Pertanto, ove si tratti di una pubblicazione illecita (come nella specie, per l’assenza di valido consenso della persona fotografata) ed essa sia materialmente ascrivibile alla condotta di un soggetto diverso dal fotografo, perché il giudice possa escludere la responsabilità dello stesso fotografo al risarcimento del danno in solido con tutti i soggetti ai quali sia imputabile il fatto dannoso (art. 2055 c.c.), è necessaria una specifica dimostrazione delle ragioni del giudizio di estraneità del fotografo alla causazione del danno

Cassazione civile sez. I, 01/09/2008, n.21995

 

Espressa volontà di vietare la pubblicazione di foto relative alla propria vita privata

Dall’espressa volontà di vietare la pubblicazione di foto relative alla propria vita privata, riferita ad un soggetto molto conosciuto (nella specie un notissimo attore) non discende l’abbandono del diritto all’immagine che ben può essere esercitato, per un verso, mediante la facoltà, protratta per il tempo ritenuto necessario, di non pubblicare determinate fotografie, senza che ciò comporti alcun effetto ablativo e, per altro verso, mediante la scelta di non sfruttare economicamente i propri dati personali, perché lo sfruttamento può risultare lesivo, in prospettiva, del bene protetto.

Ne consegue che, nell’ipotesi di plurime violazioni di legge dovute alla pubblicazione e divulgazione di fotografie in dispregio del divieto, non può escludersi il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che ben può essere determinato in via equitativa.

Cassazione civile sez. I, 23/01/2019, n.1875