Per quanto riguarda il diritto alla portabilità, il Gruppo evidenzia il suo valore di strumento per l’effettiva libertà di scelta dell’utente, che potrà decidere di trasferire altrove i dati personali forniti direttamente al titolare del trattamento (piattaforma di social network, fornitore di posta elettronica etc.) oppure generati dall’utente stesso navigando o muovendosi sui siti o le piattaforme messe a sua disposizione. Il documento esamina anche gli aspetti tecnici legati soprattutto ai requisiti di interoperabilità fra i sistemi informatici e alla necessità di sviluppare applicazioni che facilitino l’esercizio del diritto.
Infine, i Garanti Ue hanno chiarito i criteri per la individuazione della “Autorità capofila” che deve fungere da “sportello unico” per i trattamenti transnazionali (se il titolare o il responsabile tratta dati personali in più stabilimenti nell’Ue o offre prodotti o servizi in più Paesi Ue anche a partire da un solo stabilimento). Si tratta di un elemento importante del nuovo quadro normativo, e le Linee guida vogliono aiutare i titolari o responsabili del trattamento a individuare correttamente l’Autorità competente in questi casi così da evitare controversiee garantire un’attuazione efficace del Regolamento.
Su ciascuno di questi documenti, il Garante predisporrà delle apposite schede di approfondimento volte a far meglio comprendere e utilizzare i nuovi strumenti introdotti dal Regolamento.
Fonte: Garante Privacy – Leggi Linee Guida in inglese
Ultimo aggiornamento ( Venerdì 03 Febbraio 2017 18:48 )
Tratto da: www.federprivacy.it