Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 (GU n.277 del 27-11-2017) Vigente al: 12-12-2017, recante all’ Art. 28 “Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196” – Privacy

Ecco le variazioni apportate:

Modifiche al codice in materia di protezione dei dati  personali,  di
  cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 29: 
      1) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e  4,
il titolare  puo'  avvalersi,  per  il  trattamento  di  dati,  anche
sensibili, di  soggetti  pubblici  o  privati  che,  in  qualita'  di
responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al  comma
2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in
forma scritta, che specificano la finalita' perseguita, la  tipologia
dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi  e  i  diritti  del
responsabile  del  trattamento  e  le  modalita'  di  trattamento;  i
predetti atti sono adottati in conformita' a schemi tipo  predisposti
dal Garante»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi  alle
condizioni stabilite ai sensi  del  comma  4-bis  e  alle  istruzioni
impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche,
vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui  al  comma
2, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito negli atti  di  cui
al comma 4-bis»; 
    b) al capo III del titolo VII della parte II, dopo l'articolo 110
e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 110-bis.  (Riutilizzo  dei  dati  per  finalita'  di  ricerca
scientifica o per scopi statistici). - 1. Nell'ambito delle finalita'
di ricerca  scientifica  ovvero  per  scopi  statistici  puo'  essere
autorizzato dal Garante il riutilizzo dei dati, anche  sensibili,  ad
esclusione di quelli genetici, a condizione che siano adottate  forme
preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei  dati  ritenute
idonee a tutela degli interessati. 
  2. Il Garante comunica la decisione  adottata  sulla  richiesta  di
autorizzazione  entro  quarantacinque  giorni,  decorsi  i  quali  la
mancata  pronuncia  equivale  a  rigetto.  Con  il  provvedimento  di
autorizzazione o  anche  successivamente,  sulla  base  di  eventuali
verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie
ad  assicurare  adeguate  garanzie   a   tutela   degli   interessati
nell'ambito del riutilizzo dei dati, anche  sotto  il  profilo  della
loro sicurezza».

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