Privacy. Controlli e sanzioni, le domande più frequenti.

Chi tratta dati personali può incorrere in sanzioni in caso di condotte illegittime?

Sì. Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede sanzioni per i casi in cui il trattamento di dati personali viene effettuato violando le norme dettate del Codice stesso. Le principali sanzioni riguardano:

• l’omessa informativa  (art. 161);

• il trattamento illecito amministrativo  (art. 162, comma 2-bis);

• la mancata adozione delle misure minime di sicurezza  (art. 162, comma 2-bis);

• l’inosservanza di un provvedimento del Garante (art. 162, comma 2-ter).
Altre sanzioni possono scattare in caso di:

• mancata presentazione della notificazione al Garante (art. 163);

• mancato riscontro alle richieste dell’Autorità  (art. 164);

• violazione delle disposizioni sul Registro pubblico delle opposizioni  (art. 162, comma 2-quater);

• nell’ipotesi di più violazioni commesse in relazione ad una banca-dati di rilevante importanza e dimensione (art. 164-bis, comma 2).

Per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica sono inoltre previste speciali sanzioni in tema di sicurezza dei sistemi (art. 162-ter).

 

Chi può effettuare una contestazione di violazione amministrativa?

Le violazioni amministrative in materia di protezione dei dati personali possono essere contestate dall’Ufficio del Garante, Dipartimento attività ispettive e sanzioni (Regolamento n. 1/2007 dell’Ufficio del Garante, doc. web 1477480) e da ogni ufficiale o agente di polizia giudiziaria che le abbia rilevate nel corso di controlli, accertamenti o ispezioni.

 

Come ha inizio un procedimento sanzionatorio davanti al Garante?

La contestazione di violazione amministrativa, con cui si comunica all’interessato l’apertura di un procedimento sanzionatorio nei suoi confronti, deve essere notificata al contravventore entro 90 giorni dalla data di accertamento della violazione stessa (art. 14, l. n. 689/1981). L’atto di contestazione deve indicare tutti i documenti che l’Ufficio ha utilizzato per valutare la condotta del trasgressore. La data dell’accertamento non coincide con quella dell’ispezione ma è il momento in cui l’Ufficio, una volta acquisiti tutte le dichiarazioni e la documentazione, fa una sintesi degli elementi a disposizione e conclude l’istruttoria del procedimento

 

E’ possibile definire il procedimento sanzionatorio effettuando il pagamento di un importo determinato?

In quasi tutte le ipotesi di violazione disciplinate dal Codice, è prevista la possibilità che il contravventore paghi, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto di contestazione, una somma pari al doppio del minimo (o un terzo del massimo) previsto dalla legge per la specifica violazione. Questa possibilità è riportata nell’atto di contestazione, che indica esattamente l’importo da versare.

Solo nei casi di

•  mancata adozione delle misure minime di sicurezza

•  più violazioni in relazione a grandi banche di dati

non è consentito procedere al pagamento in misura ridotta e si deve attendere la conclusione del procedimento sanzionatorio.

Il pagamento in misura ridotta può essere effettuato tramite:

• bollettino postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di ROMA , numero di conto corrente è 871012,

• versamento presso istituti bancari, uffici postali ecc., utilizzando il codice IBAN IT 31I0100003245348010237300 e indicando la seguente causale “proventi sanzioni pecuniarie – capo X capitolo 2373”, unitamente al numero della contestazione.

 

È possibile chiedere la rateizzazione del pagamento in misura ridotta?

No. Il pagamento in misura ridotta deve avvenire, in un’unica soluzione, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto di contestazione.

 

Se non si effettua il pagamento in misura ridotta, saranno addebitati interessi?

No. L’unica conseguenza del mancato pagamento in misura ridotta è la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.

 

Si può pagare e, contemporaneamente, inviare una memoria per cautelarsi rispetto all’applicazione di una sanzione più pesante?

No. Il pagamento in misura ridotta determina la conclusione del procedimento sanzionatorio e l’Ufficio non prende più in considerazione memorie o richieste di audizione.

 

A chi si deve inviare la ricevuta del pagamento in misura ridotta?

Se la contestazione di violazione amministrativa è stata effettuata dal Dipartimento ispettivo dell’Ufficio del Garante, non occorre inviare alcuna ricevuta attestante l’avvenuto pagamento.

Se invece la contestazione è stata effettuata da un organo di Polizia Giudiziaria (ad esempio la Guardia di finanza), è necessario inviare la copia della ricevuta di pagamento a tale organo che, in caso di mancato pagamento in misura ridotta, informa il Garante per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.

 

Come si possono far valere le proprie ragioni nel procedimento sanzionatorio?

Se si ritiene di non essere responsabili della violazione contestata o comunque si ritiene di avere valide argomentazioni e/o documenti per indurre l’Autorità ad applicare la sanzione al minimo, potranno essere presentate all’Ufficio del Garante delle memorie difensive e/o la richiesta di essere ascoltati personalmente.

Le memorie o la richiesta di audizione devono essere inviate entro 30 giorni dalla notifica dell’atto di contestazione utilizzando la posta raccomandata (con avviso di ricevimento), il fax o la posta elettronica certificata (PEC), agli indirizzi indicati nella sezione Contatti (http://www.gpdp.it/web/guest/home/footer/contatti), oppure all’indirizzo e-mail del Dipartimento attività ispettive e sanzioni dais@gpdp.it.

 

Cosa si può scrivere nelle memorie difensive?

Con le memorie difensive si possono evidenziare tutti gli elementi ritenuti utili per provare l’insussistenza delle violazioni o l’estraneità della parte ai fatti contestati. Le memorie possono, inoltre, contenere elementi idonei a consentire una valutazione dell’Autorità in ordine alla minore rilevanza delle violazioni contestate e, quindi, il riconoscimento di attenuanti e/o l’applicazione delle sanzioni nella misura minima edittale. Alle memorie possono essere allegati documenti, anche di natura  tecnica, o dichiarazioni di terzi, purché sia sempre idoneamente assicurata la provenienza dei documenti e l’identità dei dichiaranti.

 

Come va presentata la memoria difensiva?

La memoria deve consentire l’individuazione dell’atto di contestazione a cui si riferisce e, quindi, deve contenere la data dell’atto e gli eventuali numeri di protocollo o progressivi (se presenti). Deve inoltre essere sottoscritta dal destinatario della contestazione, qualora non sia presentata da delegato o difensore. Nel caso di trasmissione tramite e-mail o posta elettronica certificata (PEC), occorre allegare la memoria in file pdf o in file grafici (gif, jpeg, jpg, bmp, tiff, png, ecc.) insieme a copia di un documento di riconoscimento. In caso di memoria presentata da delegato, va allegata anche copia della delega sottoscritta dalla parte. In caso di memoria presentata da un legale, sarà necessario allegare la copia della procura.

È necessario farsi assistere da un professionista nei procedimenti sanzionatori di fronte al Garante?

No.  La parte può anche decidere di far valere da sé le proprie ragioni.

 

Come si svolge l’audizione davanti al Garante?

L’interessato che ha richiesto di essere ascoltato a seguito di contestazione di violazione amministrativa è convocato presso gli uffici del Garante, in Roma.

La convocazione di regola viene concordata telefonicamente e inviata mediante posta elettronica certificata (PEC) o posta raccomandata.

In caso di impedimento a partecipare alla data stabilita, è necessario dare tempestiva comunicazione evidenziando le ragioni della mancata presentazione: l’Ufficio provvede, in seguito, ad una nuova convocazione.

L’interessato può partecipare all’audizione personalmente, oppure può essere rappresentato da persona delegata. In questo secondo caso è necessario che il rappresentante presenti, al più tardi il giorno dell’audizione, la delega sottoscritta dall’interessato, accompagnata dalla copia di un documento personale. All’audizione l’interessato può farsi assistere da un professionista o da un consulente di sua fiducia.

Le dichiarazioni rese nel corso dell’audizione sono riportate in un verbale che viene sottoscritto dai partecipanti: una copia del verbale viene rilasciata all’interessato o al suo delegato. Con le memorie o nel corso dell’audizione, l’interessato può produrre nuovi documenti che entrano a far parte, insieme al verbale, del fascicolo relativo al procedimento sanzionatorio. Tali atti saranno valutati nel prosieguo del procedimento.

 

Al termine dell’audizione, viene comunicata subito la decisione sul procedimento?

No. Nei procedimenti sanzionatori l’adozione dell’atto conclusivo avviene, necessariamente con atto motivato del Dirigente del Dipartimento attività ispettive e sanzioni (in caso di archiviazione) o del Collegio del Garante.

 

Come si conclude il procedimento sanzionatorio davanti al Garante?

Nel caso in cui alla contestazione di violazione amministrativa non abbia fatto seguito il pagamento in misura ridotta, il Garante può concludere il procedimento sanzionatorio con:

• un provvedimento di archiviazione, che conclude l’iter procedurale senza che vi sia l’applicazione di una sanzione amministrativa;

• un’ordinanza-ingiunzione, cioè l’atto con cui il Garante applica la sanzione amministrativa fra il minimo e il massimo previsto dalle disposizioni del Codice

L’ordinanza-ingiunzione può prevedere;

• in caso di violazioni di lieve entità, le attenuanti previste dall’art. 164-bis, comma 1, del Codice, che determinano la riduzione ai due quinti dell’importo della sanzione stabilita;

• le aggravanti previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo del Codice, nel caso di violazioni che coinvolgono numerosi interessati o commesse da soggetti di rilevanti dimensioni economiche, che determinano un aumento fino al quadruplo della sanzione prevista.

 

Come viene informato l’interessato della conclusione del procedimento sanzionatorio?

Il provvedimento di archiviazione e l’ordinanza-ingiunzione sono notificati all’interessato, normalmente via posta elettronica certificata (PEC).

In caso di ordinanza-ingiunzione, il contravventore deve provvedere al pagamento stabilito entro trenta giorni dalla notifica.

Il contravventore può opporsi all’ordinanza-ingiunzione, con ricorso presentato, entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione, al Tribunale del luogo di residenza o dove ha sede il titolare del trattamento. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza-ingiunzione.

L’ordinanza-ingiunzione viene inoltre pubblicata, in forma integrale, sul sito del Garante.

 

Il ricorso sospende l’esecuzione dell’ordinanza-ingiunzione?

No. Il pagamento della somma stabilita nell’ordinanza-ingiunzione è previsto anche nel caso in cui l’atto sia stato impugnato davanti al Tribunale. Per interrompere l’esecuzione dell’ordinanza-ingiunzione è necessario richiedere al Tribunale la cd. “sospensiva”, che può essere concessa anche con separato provvedimento.

Cosa succede se non si effettua il pagamento della somma indicata entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione?

Il mancato pagamento comporta l’iscrizione al ruolo del titolo esecutivo costituito dall’ordinanza-ingiunzione e gli atti sono trasmessi all’agente incaricato della riscossione che provvede al recupero coattivo delle somme dovute.

 

Entro quanto tempo si definisce il procedimento sanzionatorio?

Nonostante la normativa vigente preveda che l’ordinanza-ingiunzione sia adottata entro cinque anni dalla notifica dell’atto di contestazione o dall’audizione, l’Autorità definisce i procedimenti sanzionatori in tempi più contenuti, seguendo, di massima, un criterio cronologico.

 

E’ possibile chiedere la rateizzazione della sanzione applicata con l’ordinanza-ingiunzione?

Il contravventore può chiedere, sia con le memorie difensive che nel corso dell’audizione, la rateizzazione dell’importo della sanzione. La rateizzazione può essere richiesta anche successivamente all’adozione dell’ordinanza-ingiunzione, entro il termine di pagamento previsto. Nella richiesta di rateizzazione – da inviare mediante raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi della sezione Contatti del sito web del Garante (http://www.gpdp.it/web/guest/home/footer/contatti), o tramite e-mail all’indirizzo dais@gpdp.it – il contravventore deve illustrare le condizioni, anche temporanee, di disagio economico che rendono impossibile il pagamento della sanzione in un’unica soluzione. L’importo delle sanzioni può essere frazionato in un massimo di trenta rate. Non è previsto, in caso di rateizzazione, il pagamento di interessi o di altri oneri.

 

E’ necessario fornire prova dell’avvenuto pagamento delle somme disposte con ordinanza-ingiunzione?

No. In questo caso l’Ufficio effettua autonomamente i necessari controlli prima di procedere alla riscossione coattiva delle somme.

 

E’ possibile accedere agli atti del procedimento sanzionatorio?

In ogni momento il contravventore ha la possibilità di fare istanza per accedere ai documenti amministrativi del procedimento sanzionatorio, in base a quanto previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e dal regolamento n. 1/2006 dell’Ufficio del Garante (http://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1320021).

L’istanza può essere inviata con lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata agli indirizzi della sezione Contatti del sito web del Garante (http://www.gpdp.it/web/guest/home/footer/contatti), e deve essere accompagnata dalla copia di un documento d’identità del richiedente.

L’istanza deve inoltre contenere l’indicazione dell’atto di contestazione di violazione amministrativa al quale si fa riferimento.

Dalla data di ricezione dell’istanza, l’Ufficio ha trenta giorni di tempo per decidere sull’accesso. Il provvedimento che nega o autorizza, in tutto o in parte, l’accesso è notificato al richiedente che può impugnarlo entro trenta giorni davanti alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi oppure entro sessanta giorni davanti al Tribunale amministrativo regionale.

 

Chi ha fatto una segnalazione può conoscere gli atti del procedimento sanzionatorio che ne è scaturito?

No. Il procedimento sanzionatorio è distinto e autonomo rispetto alla precedente fase relativa all’istruttoria preliminare svolta a seguito di una segnalazione.

Poiché il procedimento sanzionatorio riguarda esclusivamente l’applicazione di sanzioni amministrative nei confronti degli autori delle violazioni accertate, nessun interesse alla conoscenza dei relativi atti viene riconosciuto al segnalante.

Tuttavia, è sempre assicurata la conoscibilità degli esiti dei procedimenti sanzionatori mediante la pubblicazione di tutte le ordinanze-ingiunzioni adottate sul sito del Garante.

 

tratto da www.garantepricacy.it