Privacy e informazioni commerciali, operativo dal 1° ottobre il codice di deontologia

Info commerciali con diritto all’oblio. Nella scheda informativa non potrà più essere inserito il fallimento di una società di cui non si possiedono più partecipazioni o una procedura concorsuale vecchia di oltre dieci anni prima. È operativo dal 1° ottobre 2016 il codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale.

Riguarda le società che raccolgono e offrono informazioni sull’affidabilità commerciale di imprenditori e manager; ma le novità riguardano soprattutto i soggetti censiti, che hanno maggiori tutele a riguardo delle notizie che circolano sul loro conto.

Il codice deontologico, (deliberazione del 17 settembre 2015, n. 479, pubblicata sulla G.U. del 13 ottobre 2015, n. 238), si preoccupa di indicare i binari da seguire per comporre il profilo commerciale con margini di correttezza e di adeguatezza. In effetti il mercato ha bisogno di avere l’esatto profilo della persona per capire se è affidabile, mentre non ha bisogno di notizie non selezionate e magari inesatte. Quindi non basta raccogliere dati da una fonte accessibile, ma bisogna fare in modo che le associazioni delle informazioni siano corrette e pertinenti.

Il codice in commento disegna l’ambito delle informazioni che si possono raccogliere, censisce le fonti affidabili e dice quali sono gli abbinamenti (persona fisica-società) che si possono fare.

Nei report commerciali si possono trovare sia dati dell’interessato quale soggetto censito, sia delle persone fisiche o di altri interessati legati sul piano giuridico o economico al soggetto censito, anche se diverso dalla persona fisica (come una società).

Rispetto a una determinata persona fisica, si considera legata un’impresa o una società, se l’interessato ha il possesso o controllo diretto o indiretto di una percentuale di quote o azioni, oppure di diritti di voto, pari o superiore ad alcune soglie. È legata rispetto al socio la società semplice e la snc; è legato a una sas il socio accomandatario e il socio accomandante con partecipazioni pari o superiori alla soglia del 25% o detentore della quota di maggioranza del capitale sociale, fatte salve, nel caso di società in accomandita semplice, le quote di controllo e partecipazioni del 10% in caso di quote paritarie tra i soci. Le società di capitali sono legate al socio con partecipazioni pari o superiori alla soglia del 25% o in possesso del pacchetto di maggioranza del capitale sociale, fatte salve le partecipazioni del 10% in caso di quote paritarie tra i soci.

Il collegamento si verifica anche tra impresa e società e amministratore, direttore, titolare di funzioni di gestione e controllo.

Se si indaga su una persona fisica, si potranno inserire sul report informazioni su enti di cui la persona fisica detiene quote di partecipazioni significative o di cui ha la titolarità di ruoli amministrativi. L’informazione negativa sul conto del soggetto collegato può connotare negativamente il profilo della persona fisica. Il codice individua soglie di rilevanza, per impedire, ad esempio, che il socio con una piccola quota veda compromessa la sua onorabilità commerciale. Questo vale anche per l’ex amministratore della società, una volta trascorso molto tempo dalla cessazione dalla carica.

Come fare per sapere se si è schedati?

Le imprese di maggiori dimensioni hanno creato un portale, www.informativaprivacyancic.it.

Collegandosi al sito, si trova la sezione Informativa Privacy Ancic, tramite la quale l’interessato può presentare una preventiva richiesta di conferma della esistenza o meno di dati che lo riguardano presso un’impresa iscritta al portale.

Se il risultato è positivo, la persona interessata potrà poi valutare se esercitare gli altri diritti (rettificazione, cancellazione ecc.) rivolgendosi all’impresa titolare del trattamento.

Fonte: Italia Oggi del 3 ottobre 2016 – Articolo a cura di Antonio Ciccia Messina