Le attività di telemarketing vengono ulteriormente sanzionate dal Garante per la privacy e da una sentenza di Cassazione del 4.2.2016.
Le aziende che svolgono attività di telemarketing non possono contattare i clienti con sistemi automatici senza il loro consenso né utilizzare numeri telefonici raccolti sul web. Questi due specifici stop arrivano da Cassazione e Garante della privacy. La Suprema corte ha infatti stabilito ieri nella sentenza n. 2196/2016 che le aziende di telemarketing non possono utilizzare indiscriminatamente il sistema di chiamate automatiche che contattano più numeri di quanto i centralinisti riescano poi a gestire – causando un certo numero di chiamate mute. Anche in questi casi vale il principio della necessità di consenso esplicito ed inequivocabile dell’interessato garantito dalla direttiva europea 96/45.
Il Garante della privacy da parte sua è intervenuto con la newletter del 4 u.s. n. 411, dichiarando illegittimo il nuovo sistema detto” web scraping” con il quale alcune aziende raccolgono recapiti telefonici di potenziali clienti sul web ed ha ribadito che invece i numeri telefonici da utilizzare per il telemarketing si possono ricavare solo dal Data base unico (Dbu), l’archivio generale con numeri di telefono e altri dati dei clienti, comune a tutti gli operatori nazionali di telefonia fissa e mobile.
Fonte: fiscoetasse.com e ilsole24ore.com