Google deve cancellare dai risultati di ricerca (indicizzazione) un articolo diffamatorio su un personaggio pubblico. Lo ha ordinato il tribunale di Milano, sancendo, per la prima volta in Italia, la responsabilità congiunta di Google Italy srl e Google Inc.
Il giudice ha stabilito che la tutela della propria identità personale sul web prevale sull’interesse degli utenti ad acquisire informazioni originarie, anche nel caso di un personaggio pubblico.
In particolare, il tribunale ha ordinato a Google Italy e a Google Inc di rimuovere l’indirizzo internet di un articolo diffamatorio, del 2010, che era già stato eliminato dal giornale in cui era pubblicato.
Con la sentenza n. 10374/2016 del 28 settembre 2016, il tribunale ha annullato il provvedimento del Garante della Privacy n. 156 del 31 marzo 2016, sottolineando come l’articolo contiene dati personali che, diversamente da quanto affermato dal Garante, non hanno alcun carattere di pubblico interesse poiché non sono più aggiornati, pertinenti e completi.
In difetto di questi requisiti, l’interesse pubblico, teoricamente configurabile per via del lavoro istituzionale della ricorrente, non sussiste in concreto.
Il tribunale precisa che, diversamente da quanto dedotto da Google, la domanda di cancellazione va presentata al motore di ricerca, in quanto soggetto che tratta i dati personali, e prescinde dall’istanza eventualmente presentata al titolare del sito sorgente.
La sentenza precisa che il garante e le società resistenti hanno richiamato una giurisprudenza non pertinente, poiché riguarda articoli procedimenti penali per gravi fatti di reato. Questi fatti non sono paragonabili con le opinioni personali, prive di riscontri, contenute nell’articolo diffamatorio.
Il tribunale ribadisce la possibilità pratica di impedire l’indicizzazione richiamando la Corte di Giustizia (sentenza n.131 del 13/05/2014).
Fonte: Italia Oggi del 30 settembre 2016