Vietato leggere le email altrui

Leggere le e-mail altrui può comportare seri problemi: ciò perché tanto la Costituzione [1] quanto il codice penale [2] tutelano la segretezza della corrispondenza e, quindi, con adeguamento alle nuove tecnologie, anche la posta elettronica.

In particolare viene punito (a titolo di “violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza”) con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 euro a 516 euro chi legge la corrispondenza chiusa di un’altra persona. L’email è certo “chiusa” perché per accedervi bisogna innanzitutto autenticarsi e, in secondo luogo, aprire il messaggio di posta elettronica, anche se con un semplice clic del mouse.

Alla stessa pena soggiace chi distrugge o sopprime la corrispondenza altrui: dunque ciò vale anche per chi cancella le e-mail di un’altra persona senza essere autorizzato a farlo.

I rapporti di convivenza tra coniugi non eliminano il reato: pertanto è punibile il marito che legga le e-mail della moglie, o il comportamento della moglie che sottragga il telefonino del marito per leggere la sua corrispondenza privata.

Le e-mail sul luogo di lavoro
Sul luogo di lavoro le cose cambiano parzialmente. Secondo il Tribunale di Torino [3], il dipendente che utilizza la casella di posta elettronica aziendale si espone al rischio che anche altri della medesima azienda possano accedere al suo account di posta. Questo perché, in tal caso, il titolare del predetto indirizzo è il datore di lavoro e non il dipendente. Sicché non può parlarsi di un’intrusione nella sua privacy.

Dunque, secondo il giudice piemontese, i colleghi di lavoro possono lecitamente accedere alla casella in suo uso non esclusivo a un dipendente e leggerne i relativi messaggi in entrata e in uscita ivi contenuti, previa acquisizione della relativa password, la cui finalità non risulta essere allora quella di proteggere la segretezza dei dati personali custoditi negli strumenti posti a disposizione del singolo lavoratore, bensì solo quella di impedire che all’email possano accedere persone estranee alla società.

La sentenza ritiene che i messaggi inviati tramite l’e-mail aziendale del lavoratore (anche se nell’estensione dell’indirizzo compare il nome dello stesso dipendente) rientrino nel normale scambio di corrispondenza che l’impresa intrattiene nello svolgimento della propria attività organizzativa e produttiva e, pertanto, devono ritenersi relativi a quest’ultima.

Di contrario avviso il Garante della Privacy che, più di recente [4], in un vademecum di quest’anno, ha stabilito che le email sul lavoro sono coperte da privacy. In questo quadro è opportuno che il datore di lavoro renda disponibili indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavoratori (ad es. ufficioreclami@società.com) affiancandoli a quelli individuali.

Secondo la Cassazione [5] non incorre nel reato di violazione della corrispondenza il datore di lavoro che legge le e-mail aziendali dei propri dipendenti se esiste un regolamento dettato dall’impresa che impone la comunicazione della password del Pc e della posta elettronica al superiore gerarchico, in quanto tale norma sanziona la condotta di chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta. Pertanto, quando non vi è sottrazione o distrazione, la condotta di chi si limita a prendere cognizione è punibile solo se riguarda corrispondenza “chiusa”. Viene così assolto il datore di lavoro sorpreso a spiare le e-mail aziendali di un dipendente.

La diffusione a terzi
Ad essere punita è anche la diffusione a terzi della corrispondenza intercorsa con un altro soggetto. Il caso è tipico: Tizio e Caio hanno una conversazione per email. Tizio però inoltra i messaggi a Sempronio senza il consenso di Tizio. In tal caso Tizio commette reato in quanto è prevalente il diritto alla riservatezza dell’autore dei messaggi [6].

Note:
[1] Art. 15 Cost, 1° co.: la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
[2] Art. 616 cod. pen.
[3] Trib. Torino sent. n. 143/2006.
[4] Garante per la protezione dei dati personali, vademecum dal titolo “Privacy e lavoro. Le regole per il corretto trattamento dei dati personali dei lavoratori da parte di soggetti pubblici e privati”, aprile 2015.
[6] Trib. Milano, sent. n. 8037/2007.

 

Articolo tratto da laleggepertutti.it del 23.12.2015