Telemarketing, no all’uso dei numeri di telefono “pescati” in rete

Telemarketing, no all’uso dei numeri di telefono “pescati” in rete

Stop al telemarketing con l’utilizzo di numeri di telefono recuperati in internet e contattati senza il consenso dei destinatari. Il principio è stato ribadito dal Garante privacy, che ha recentemente vietato ad una società l’uso di utenze telefoniche reperite on line a fini promozionali.

Dagli accertamenti svolti dall’Autorità in collaborazione con il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, è emerso che la società, attiva nell’offerta di servizi in Internet (costruzione e gestione di siti web, posizionamento nei motori di ricerca, vendita di spazi pubblicitari e attività di social media marketing), per acquisire nuovi clienti e promuovere i propri prodotti contattava telefonicamente le utenze reperite in rete, in genere numeri di telefono di liberi professionisti e imprese individuali presenti nell’area “contatti” dei siti. Si tratta, tuttavia, di un trattamento di dati personali illecito, perché effettuato senza aver prima acquisito il consenso dei destinatari per la specifica finalità in questione. La circostanza, infatti, che i numeri di telefono presenti in Internet siano liberamente conoscibili da chiunque, non significa che possano essere legittimamente usati per finalità (come il marketing) diverse da quelle per cui sono stati pubblicati on line.

Il Garante, inoltre, ha vietato alla medesima società l’uso di dati per finalità promozionali, anche in riferimento all’attività di invio automatizzato di e-mail, a quanti richiedevano i preventivi sui servizi resi grazie a un form disponibile sul sito. Nel modello, infatti, il potenziale cliente poteva selezionare solo un’unica casella, sia per finalità contrattuali che per il trattamento di dati per fini  pubblicitari, ricerche di mercato e sondaggi via e-mail.

Pur prendendo atto della dichiarazione della società di non aver svolto attività promozionali, il Garante ha ritenuto illecita la raccolta effettuata mediante il form. Tra i  clienti che non hanno potuto manifestare il libero e specifico consenso per l’invio di comunicazioni automatizzate promozionali, oltre a imprese individuali e liberi professionisti, vi erano anche numerose persone giuridiche, che in base all’art. 130 del Codice Privacy, continuano ad essere tutelate riguardo alle comunicazioni promozionali automatizzate (e-mail, telefonate, sms).

L’Autorità si è riservata di valutare l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice per le violazioni rilevate.

Fonte: Studio Previti

01/04/2017 Avv. Flaviano Sanzari