Call center. Scade domani il termine per la comunicazione delle numerazioni telefoniche messe a disposizione.

Arriva sul filo di lana il modello per denunciare la delocalizzazione di attività di call center. Entro domani 3 marzo 2017, infatti, chi abbia localizzato prima del 1° gennaio 2017 l’attività di call center fuori Ue, anche mediante affidamento a terzi, deve darne comunicazione indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico. Lo ricorda il ministero del lavoro nella nota prot. n. 1328/2017, pubblicando una tabella excel utilizzabile per la nuova comunicazione. Chi non dovesse rispettare la scadenza di oggi è soggetto alla sanzione di 10 mila euro per ciascun giorno di ritardo.Soggetti interessati. La nota ministeriale riguarda le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017, per scoraggiare la delocalizzazione delle attività di call center, tra cui due nuove adempimenti comunicativi. Le istruzioni, in particolare, riguardano gli adempimenti dovuti nei confronti di ministero del lavoro e dell’ispettorato nazionale del lavoro. Prima novità è il campo di applicazione. Spiega il ministero: i nuovi adempimenti obbligano tutte le aziende, non solo quelle che svolgono in via esclusiva o in via prevalente l’attività di call center. Infatti, l’ambito applicativo riguarda «l’operatore economico, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati, che svolge attività di call center utilizzando numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico, a prescindere dalla prevalenza o meno dell’attività di call center rispetto al complesso delle proprie attività».

Operatore economico. Gli obbligati ai nuovi adempimenti, in particolare, sono individuati riferendosi agli «operatori economici». La nozione di operatore economico, spiega il ministero, è rinvenibile nel dlgs n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) che li individua in coloro che offrono beni e servizi sul mercato a prescindere dalla forma giuridica di riferimento. Secondo tale criterio, pertanto, sono escluse dall’obbligo le pubbliche amministrazioni nell’assolvimento di compiti istituzionali, nonché tutti i soggetti (di qualsiasi natura giuridica) che operano per realizzare attività che non siano caratterizzate da finalità lucrative.

Informazione di delocalizzazione. Il primo adempimento è previsto quando si decida di localizzare, anche con l’affidamento a terzi, l’attività di call center fuori dall’Italia e dall’Ue: occorre darne comunicazione, almeno 30 giorni prima del trasferimento a: a) ministero del lavoro e Ispettorato nazionale del lavoro; b) ministero dello sviluppo economico; c) garante privacy. Non farlo o ritardare è punito con la sanzione di 150.000 euro. Il secondo adempimento consiste della stessa comunicazione, da farsi entro oggi (2 marzo) ed è a carico di chi, prima del 1° gennaio 2017, abbia localizzato l’attività fuori Ue, e deve avere anche indicazione delle numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico. Sanzione prevista: 10 mila euro per giornata di ritardo.

Il modello. Per semplificare le modalità operative, il ministero ha deciso di mettere a disposizione, dal 28 marzo sui siti internet istituzionali (www.lavoro.gov.it e www.ispettorato.gov.it), un modello telematico che permette di adempiere a entrambe le tipologie di comunicazioni. Fino a quella data, spiega sempre il ministero, le comunicazioni possono essere effettuate compilando la tabella in formato Excel (allegata alla circolare), da inviare a deloc_callcenter@lavoro.gov.it.

di Carla De Lellis