Operatore economico. Gli obbligati ai nuovi adempimenti, in particolare, sono individuati riferendosi agli «operatori economici». La nozione di operatore economico, spiega il ministero, è rinvenibile nel dlgs n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) che li individua in coloro che offrono beni e servizi sul mercato a prescindere dalla forma giuridica di riferimento. Secondo tale criterio, pertanto, sono escluse dall’obbligo le pubbliche amministrazioni nell’assolvimento di compiti istituzionali, nonché tutti i soggetti (di qualsiasi natura giuridica) che operano per realizzare attività che non siano caratterizzate da finalità lucrative.
Informazione di delocalizzazione. Il primo adempimento è previsto quando si decida di localizzare, anche con l’affidamento a terzi, l’attività di call center fuori dall’Italia e dall’Ue: occorre darne comunicazione, almeno 30 giorni prima del trasferimento a: a) ministero del lavoro e Ispettorato nazionale del lavoro; b) ministero dello sviluppo economico; c) garante privacy. Non farlo o ritardare è punito con la sanzione di 150.000 euro. Il secondo adempimento consiste della stessa comunicazione, da farsi entro oggi (2 marzo) ed è a carico di chi, prima del 1° gennaio 2017, abbia localizzato l’attività fuori Ue, e deve avere anche indicazione delle numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico. Sanzione prevista: 10 mila euro per giornata di ritardo.
Il modello. Per semplificare le modalità operative, il ministero ha deciso di mettere a disposizione, dal 28 marzo sui siti internet istituzionali (www.lavoro.gov.it e www.ispettorato.gov.it), un modello telematico che permette di adempiere a entrambe le tipologie di comunicazioni. Fino a quella data, spiega sempre il ministero, le comunicazioni possono essere effettuate compilando la tabella in formato Excel (allegata alla circolare), da inviare a deloc_callcenter@lavoro.gov.it.
di Carla De Lellis